Normativa di riferimento

Nel 1975 la Comunità Economica Europea (CEE) emana le direttive 75/362/CEE  e 75/363/CEE, finalizzate al riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli medici che danno accesso all’esercizio della medicina nonché alla qualifica di medico specialista. Vengono così gettate le basi per il riconoscimento dei titoli in campo medico tra gli Stati Membri della CEE e stabilite le condizioni minime essenziali per il riconoscimento degli stessi.

Dopo poco più di un decennio, a integrazione delle già citate Direttive Europee, viene emanata la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 86/457/CEE, “relativa alla formazione specifica in Medicina Generale”. Si tratta di un momento fondamentale per l’insegnamento della Medicina Generale in Europa. E’ possibile comprendere come il termine “formazione specifica” non sia da intendersi in opposizione a “formazione specialistica” bensì a completamento della formazione di base: il medico che abbia intenzione di svolgere la professione di MMG deve possedere una formazione specifica nel settore di competenza in analogia e non in contrapposizione a quanto avviene per le altre branche specialistiche delle Cure Secondarie.

Con il D.Lgs 8 agosto 1991, n.256 , viene recepita dal nostro ordinamento la Direttiva 86/457/CEE. In Italia viene istituito il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Il CFSMG si conclude con il rilascio di un “Attestato di formazione specifica in Medicina Generale”. Il D.lgs 256/1991 ribadisce che in Italia, a decorrere dal 1 gennaio 1995, possono esercitare la professione di Medicina Generale, salvo diritti acquisiti (peraltro molto più stringenti degli attuali), i possessori di una FSMG.

Nel 1993, a quasi vent’anni dall’emanazione delle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, il Consiglio delle Comunità Europee decide di riunire le Direttive in un unico testo e di incorporarvi anche la Direttiva 86/457/CEE, per ragioni di razionalità e chiarezza. Viene così emanata la Direttiva 93/16/CEE , “intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli.

La Direttiva 93/16/CEE viene recepita in Italia nel 1999 dal D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 , che tuttora norma la FSMG.

Dopo appena due anni dalla promulgazione del D.lgs 368/99, la Direttiva 2001/19/CE  del 14 maggio 2001, interviene a modificare la Direttiva 1993/16/CEE, portando la durata minima della formazione da due a tre anni. La Direttiva 2001/19/CE verrà recepita in Italia dal D.lgs 8 luglio 2003, n. 277 , che andrà a modificare (Art. 9) il D.lgs 368/99, con l’adeguamento delle durate dei periodi formativi.

Nel 2005 viene emanata la Direttiva 2005/36/CEE , che non apporta cambiamenti sostanziali in tema di FSMG, sebbene sia evidente il processo di semplificazione del quadro normativo in tema di libera circolazione dei medici in Europa.

Poco dopo esce, il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”, al quale vengono demandati molti aspetti del D.lgs 368/99.

Il D.L 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, apporta un’importante novità per il miglioramento della condizione economica dei corsisti, prevedendo la definizione all’interno del Patto della Salute di “modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in Medicina Generale, l’attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell’Azienda Sanitaria e della medicina convenzionata”.

Il 20 novembre 2013 viene emanata la Direttiva 2013/55/CE, che modifica marginalmente, per quanto riguarda la Medicina generale la precedente Direttiva del 2005.

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